SUCCESSIONI E DONAZIONI MEDIANTE TRUST: NESSUNA IMPOSTA PRIMA DELLO SCIOGLIMENTO

Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n. 4045/32/16

29-08-2016

La CTR di Milano, con sentenza n. 4045/32/16 ha spiegato che l’imposta sulle successioni e donazioni non è applicabile all'atto con cui avviene il conferimento di beni all'interno di un trust, bensì solamente al suo scioglimento: soltanto in tale momento, infatti, si verifica un effetto traslativo compatibile con il concetto di “proprietà” proprio delle culture giuridiche “civil law” e, dunque, l'arricchimento del soggetto che riceve i beni medesimi (ovvero il beneficiario).
Il trust è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo determinato o a più scopi e, precisamente, quando un soggetto (detto settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Per meglio comprendere si ricorre ad un esempio: Tizio (disponente) cede in trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato Caio, e nomina altresì come beneficiaria la moglie Mevia. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l'appartamento conviene concederlo in locazione; i canoni vengono versati alla moglie beneficiaria, decurtati delle spese e delle tasse gravanti sull'immobile che vengono addebitate al trust; in tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo.
Il trust permette, invero, una quasi illimitata utilizzazione nelle gestioni aziendali, di denaro, di successioni, ecc.
Ritornando a quanto disposto dalla CTR di Milano, si riassume brevemente il contrasto tra contribuenti che adoperano l’istituto del trust e l’Agenzia delle Entrate, che riflette un acceso dibattito giurisprudenziale.
Infatti, l'Agenzia, nel caso di specie, agiva in base all'orientamento formatosi nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il trust realizza comunque un vincolo di destinazione sui beni conferiti, determinando l'assoggettamento all'imposta sulle donazioni che deve essere pagata all’atto con cui il donante conferisce il bene al donatario, così come disposto dal D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006.
Diverso è, invece, il ragionamento fatto proprio dalla CTR di Milano e sopra esposto: l’effetto traslativo del bene, ovvero il passaggio del bene da un soggetto ad un altro, si concretizza solo allo scioglimento del trust, non prima, e, pertanto, quello sarà il momento in cui l’Agenzia delle Entrate potrà pretendere il pagamento dell’imposta.