SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA: LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO

Corte di Cassazione, sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018

15-05-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6047/2018, statuisce che lo svolgimento di un’altra attività lavorativa in favore di terzi, in concomitanza con il periodo di malattia, costituisce idoneo motivo di licenziamento.

La vicenda traeva origine da un ricorso presentato da un lavoratore che veniva licenziato per essersi esibito in un concerto ad una festa patronale, suonando in piedi la fisarmonica, durante il periodo di malattia richiesto per dolori lombari.

Il Tribunale sanciva la legittimità del licenziamento, mentre la Corte d’Appello adita lo annullava, disponendo la reintegrazione del lavoratore.

La Suprema Corte, nel legittimare il provvedimento, si conforma all’orientamento maggioritario, ritenendo che costituisce idoneo motivo di licenziamento, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, oltre che degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, lo svolgimento di un’attività lavorativa a favore di terzi, qualora, in ragione della patologia e delle mansioni svolte, questa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il conseguente rientro al lavoro del dipendente, o faccia presumere la simulazione di una malattia.

La Corte di Cassazione specifica che per legittimare il licenziamento non è necessario il concreto ritardo nel rientro al lavoro, bensì è sufficiente l’astratta probabilità che esso possa verificarsi. A tal proposito, la valutazione di idoneità del lavoratore deve avvenire ex ante, ovvero in base al comportamento che deve essere tenuto dallo stesso per permettere il pieno recupero.

Gli ermellini precisano che il dipendente assente per malattia non deve necessariamente astenersi dallo svolgimento di ogni altra attività, ma può effettuarla se compatibile con la patologia e in conformità degli obblighi di correttezza e di buona fede, ovvero deve porre in essere le accortezze utili al recupero dell’idoneità lavorativa.