VANNO TENUTI DISTINTI I GIUDIZI CONTRO ITL E INPS 

Corte di Cassazione, sentenza n. 20395 del 16 luglio 2021

03-08-2021

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20395 del 16 luglio 2021, ha precisato che il giudizio relativo al pagamento di contributi previdenziali deve essere tenuto distinto da quello sorto a seguito di opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione con la quale sono state irrogate delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relative ai medesimi lavoratori ed i due procedimenti gli stessi non sono legati da alcun nesso di pregiudizialità.

Affinché infatti i terzi rimasti estranei a un processo possano subire l'efficacia riflessa del relativo giudicato, è necessario che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello sul quale è intervenuto il giudicato medesimo.

La Corte ha quindi ritenuto che non è legittimata alcuna efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti del contraddittorio e di difesa, costituzionalmente garantiti, i quali impediscono che il fatto costitutivo di una domanda resti accertato in maniera irretrattabile, senza il contraddittorio con il convenuto e privando quest'ultimo della possibilità di esercitare il diritto di difesa.

Resta comunque fermo il fatto che il giudicato può acquistare efficacia di prova o di elemento di prova documentale e pertanto, pur non rappresentando un valore giuridico, può essere considerato all'interno di altro giudizio quale fatto storico che risulta da un documento.