AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI IN FORMA SOCIETARIA: DOVUTA LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI DELL'INPS

Corte di Cassazione, sentenza n. 21900 del 07 settembre 2018

28-09-2018

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21900 depositata il 7 settembre 2018, ha statuito che l'attività di amministratore condominiale svolta in forma societaria, nel caso di specie società in nome collettivo, ha natura commerciale e, per tale ragione, sono dovuti i contributi previdenziali alla Gestione Commercianti dell'INPS da parte del socio che svolge l'attività di amministratore di condomini.
La questione nasceva da molteplici cartelle di pagamento notificate nel corso degli anni 2008-2010 al socio amministratore di una s.n.c., che svolgeva l'attività di amministratore di condomini, con le quali l'INPS richiedeva il pagamento della contribuzione previdenziale asseritamente dovuta alla Gestione Commercianti dell'Istituto.
In primo grado il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione promossa dal socio amministratore, ritenendo che l'attività di amministrazioni condominiali, seppur svolta in forma societaria, non avesse natura commerciale.
Era invece di diverso avviso la Corte d'Appello di Venezia, ove la sentenza era stata impugnata da parte dell'INPS, la quale, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava dovuta la contribuzione pretesa dall'Ente.
La questione approdava quindi avanti la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza evidenziata, confermava l'orientamento della Corte territoriale ritenedo che l'attività svolta dal socio non poteva ritenersi "un'opera professionale a carattere intellettuale", così come sostenuto dal ricorrente, ma che avesse natura imprenditoriale proprio perchè svolta attraverso una società collettiva di cui il ricorrente era socio ed amministratore; era infatti la società ad assumere gli incarichi di amministrazioni condominali e ad emettere le relative fatture, a nulla rilevando che la società fosse di modeste dimensioni in quanto composta dal ricorrente e dalla moglie e non avesse dipendenti, dato che tali circostanze non escludevano che l'attività fosse da quest'ultimo espletata attraverso il complesso organizzato dei beni sociali ed attraverso il distinto soggetto giuridico della società commerciale.
Gli Ermellini hanno quindi confermato la debenza della contribuzione richiesta dall'INPS e che il socio amministratore dovrà ora versare alla Gestione Commercianti dell'INPS.