APPALTI ILLECITI: COMMITTENTE DEVE VERSARE I CONTRIBUTI

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 10/18

24-07-2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 10/18 stabilisce che il personale ispettivo può agire nei confronti del committente, per il recupero di inadempienze retributive e contributive derivanti da un appalto illecito, solamente se vi è stata l’azione giudiziale del lavoratore. Diversamente, lo stesso personale potrà agire direttamente sul committente e successivamente sul pseudo appaltatore solo per il recupero contributivo.

Per quanto riguarda la retribuzione, il legislatore conferisce la possibilità al lavoratore, mediante ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 414 c.p.c., di costituire il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore della prestazione. In mancanza di tale costituzione, precisa l’Inl, il provvedimento di diffida accertativa, per le retribuzioni non correttamente corrisposte in base al ccnl applicato, potrà essere attuato solo verso il pseudo appaltatore.

Il recupero contributivo, invece, non è condizionato dalla scelta del lavoratore di citare in giudizio il committente, posto che l’istaurazione di un rapporto di lavoro è il presupposto necessario per il rapporto previdenziale tra datore di lavoro ed ente previdenziale ed è indipendente dalla volontà delle parti. Il personale ispettivo, pertanto, potrà procedere autonomamente alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto dal committente sulla base del ccnl applicabile, eventualmente al netto di quello già versato dal pseudo appaltatore.

L’ispettorato sottolinea la responsabilità solidale tra committente e pseudo appaltatore. Infatti, in caso di mancato recupero contributivo nei confronti dell’utilizzatore, l’Inl potrà chiedere l’ammontare dei contributi all’appaltatore che non potrà ritenersi estraneo alla vicenda.