ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER COLPA IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO

Corte di Cassazione, sentenza n. 21901 del 28 ottobre 2016

06-03-2017

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21901 del 28 ottobre 2016 torna ad affrontare il tema dell’obbligo di tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava il licenziamento comminato da una ASL ad un dipendente per il superamento del periodo di comporto a seguito della prolungata assenza dal lavoro, prima per malattia e poi in aspettativa, causata da una aggressione subìta sul luogo di lavoro nel corso di una rapina, evento che, tra l’altro, aveva determinato anche un danno biologico permanente.
La sentenza è stata l’occasione per la Corte di approfondire i limiti posti dall’articoli 2087 c.c.
Tale disposizione impone infatti al datore di lavoro di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel caso sdi specie la Corte, ritenendo che il datore di lavoro non avesse dato prova di aver adottato tutte le misure atte a garantire la tutela del lavoratore occupato nel reparto coinvolto dalla rapina, ha ritenuto che il licenziamento irrogato dall'ASL, per superamento del periodo di comporto previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo applicato, fosse illegittimo, dato che l’assenza dal lavoro era stata determinata da un evento imputabile ad un inadempimento del datore di lavoro.