INFLUENCER: RIQUALIFICATI COME AGENTI DI COMMERCIO

Tribunale di Roma, sentenza n. 2615 del 04 marzo 2024

15-04-2024

Con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 il Tribunale di Roma ha confermato gli esiti di una ispezione condotta nell’anno 2022 dalla Fondazione Enasarco, ente previdenziale degli agenti di commercio, con cui era stata disposta la riqualificazione nella categoria professionale degli agenti di commercio di una serie di influencer chiamati a promuovere prodotti di un’impresa commerciale che svolgeva attività di vendita on-line di integratori alimentari.

In particolare gli ispettori hanno ritenuto qualificabile come attività di agente di commercio, disciplinata dall’art. 1742 c.c. e seguenti, l’attività di tali influencers, alcuni addirittura basati all’estero e impegnati in impieghi diversi dalla mera promozione delle vendite dei prodotti in questione, richiedendo alla società il pagamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza ENASARCO e al fondo indennità di risoluzione del rapporto F.I.R.R., oltre sanzioni e interessi.

Il Tribunale, confermando gli esiti ispettivi, ha ritenuto sussistenti alcuni degli elementi tipici del rapporto di agenzia e ciò, in particolare, nelle modalità con cui gli influencer erano chiamati a svolgere la loro attività.

E' stato infatti evidenziato che l’attività di promozione non avveniva solamente attraverso una mera pubblicizzazione ma anche attraverso la presenza di veri e propri link e codici sconto che permettevano ai followers-clienti di avere immediato accesso alla piattaforma di e-commerce del brand, magari beneficiando anche di una particolare scontistica derivante proprio dalla promozione personale dell’influencer.

Ed è proprio nella promozione digitale all’interno di una specifica community di follower che è stato rinvenuto l’elemento tipico dell’attività dell’agente, ossia la promozione di prodotti di un preponente all’interno di una zona determinata, determinata proprio dai followers, non rilevando, in virtù dell’essenza del web quale mercato altamente standardizzato in cui gli acquisti vengono effettuati con un click alle condizioni di vendita fissate dal venditore, l’assenza di relazioni dirette tra influencers e preponente.

Inoltre, la stabilità caratterizzante il contratto di agenzia rispetto altre figure tipiche o atipiche, è stata rinvenuta nella continuata attività svolta dagli influencer, legati da contratti a tempo indeterminato e destinatari di periodici aggiornamenti delle vendite da loro veicolate e relativi estratti conti provvigionali.

Proprio tali elementi hanno portato il Tribunale di Roma alla conclusione che i rapporti intrattenuti dalle aziende con gli influencer rappresentassero a tutti gli effetti un incarico di agenzia, visto che il loro compenso maturava sulla base degli acquisti, andati a buon fine, effettuati dai clienti influenzati dai medesimi.