INPS: DIVIETO DI CUMULO CON LE CASSE DI PREVIDENZA

Messaggio n. 115 del 14 gennaio 2020

16-01-2020

L’INPS, con messaggio del 14 gennaio 2020 n. 115, che conferma quanto già precisato con la circolare n. 140/2017, ha ribadito che, in caso di pensionamento con cumulo di più periodi assicurativi non coincidenti, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva precedente il 1996, rilevante per l'applicazione del sistema di calcolo della pensione, non si deve tenere conto dei periodi accreditati presso una Cassa previdenziale dei professionisti.

In effetti, sia per la legge 228/2012 che per la successiva 232/2016, il sistema di calcolo applicabile in ogni gestione interessata al cumulo, salvo quella separata che segue comunque il metodo contributivo, si basa sulla somma dei periodi accreditati in ogni gestione antecedente al 1996; se tale somma risulta inferiore a 18 anni si applica un pro-rata retributivo fino al 31 dicembre 1995, e contributivo dal 1996 in poi.

Viceversa, se l'anzianità contributiva complessiva è pari o supera i 18 anni, allora le gestioni possono applicare il calcolo retributivo per i periodi anche successivi al 1996, quanto meno fino a tutto il 2011, salvo che l'importo della pensione conteggiato integralmente col metodo retributivo fino alla decorrenza della pensione sia inferiore a quello misto.

Ebbene per l'INPS i contributi maturati nelle Casse professionali regolate dal Dlgs 509/1994 (quali ad esempio Enpacl, Cassa commercialisti, Inarcassa, Cassa ragionieri, Cassa forense eccetera) non sono utilizzabili per accertare il limite dei 18 anni complessivi di contribuzione.

La motivazione da parte dell'Istituto di questa esclusione che permetterebbe di variare, anche in maniera sensibile, l'ammontare complessivo della pensione in cumulo, è che alle Casse non potrebbe applicarsi la regola particolare descritta in precedenza qualora l'anzianità contributiva complessiva eccedesse i 18 anni. Ciò perché il sistema normativo e regolamentare delle Casse non prevede la possibilità di liquidare la pensione interamente col sistema retributivo/reddituale.

Pertanto, vista l'impossibilità di applicare una delle conseguenze principali del criterio di calcolo introdotto dalla legge 190/2014, cioè il doppio calcolo della pensione, ne consegue che le gestioni previdenziali valutabili ai fini di tale conteggio sono solo quelle relative all'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, comprese le gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti ad esempio).
Viceversa l'eventuale applicazione del sistema del doppio calcolo sarebbe impraticabile per le Casse, rispetto all'attuale ordinamento.