JOBS ACT E CONTRATTI STAGIONALI

Decreto-legge n. 34 del 2014

16-11-2015

Con la riforma del Jobs Act si è assistito all’introduzione della “acausalità” per i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi, ossia non è più prevista la motivazione giustificante l’assunzione.
Prima della modifica introdotta dal d.l. n. 34 del 2014, infatti, essa poteva riguardare esigenze produttive, tecniche o organizzative.
Previste, tuttavia, eccezioni per due tipi di contratto:

  • sostituzione di maternità;

  • stagionale.

Orbene, per un contratto stagionale non viene computato il limite massimo di 36 mesi previsto per gli altri contratti a termine, di conseguenza un datore di lavoro può assumere lo stesso lavoratore anche oltre questo periodo.
Decade, poi, anche l'obbligo di pausa tra un contratto e un altro, per cui il dipendente può essere riassunto, dal datore con un'attività stagionale, anche il giorno seguente la conclusione del primo rapporto a termine.
Non si ha da attendere 10 o 20 giorni come per i contratti determinati inferiori o superiori ai sei mesi.