LAVORO DURANTE LE FESTIVITA': ILLEGITTIMA LA SANZIONE PER CHI SI RIFIUTA

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015

15-09-2015

Una addetta alle vendite ha vittoriosamente impugnato la sanzione disciplinare, consistente in una multa, comminatole dall’azienda di abbigliamento presso la quale è impiegata per essersi rifiutata di prestare servizio in concomitanza della festività infrasettimanale del 6 gennaio.
Entrambi i gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno considerato inderogabile l’articolo 2 della legge n. 260 del 1949 che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, ovvero le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e religiose, senza che possa applicarsi in via analogica la disciplina sul lavoro domenicale (e nemmeno del d.lgs n. 66 del 2003), e che non consente al datore di lavoro di trasformare unilateralmente la festività in giornata lavorativa.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, esprimendosi sul caso di specie con sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015 e richiamando il principio già espresso nel 2005 (cfr. Cass. sent. n. 16634/05), ha confermato quanto sostenuto dai Giudici del merito, escludendo, inoltre, che il suddetto diritto, in quanto assoluto, possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, rimettendo la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali al solo accordo tra datore e lavoratore.
Inoltre, ha asserito la Corte, il provvedimento datoriale, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale, è nullo e integra un inadempimento parziale degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, con la conseguenza di legittimare il rifiuto da parte del lavoratore a rendere la prestazione sia in forza di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (cfr. Cass. sentenze n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002, n.11927 de 2013).
A nulla, pertanto, può valere la tesi propugnata da parte datrice secondo la quale la norma può essere derogata per comprovate esigenze aziendali o di particolari previsione della contrattazione collettiva di categoria, perché in difetto di accordo diretto tra le parti.
In conclusione, ciò che più colpisce è il fatto che la Corte ritiene applicabile il principio espresso anche laddove esista una contrattazione collettiva di categoria che, in deroga alla norma, consenta a parte datrice di esigere la prestazione di lavoro anche nella festività.
Di conseguenza, il diritto al riposo nelle festività è un diritto sottratto alla disponibilità delle sigle sindacali e l’azienda che intende fruire del lavoro dei dipendenti durante le festività normate dalla legge citata lo potrà fare solo previo accordo individuale.