LICENZIAMENTO ILLEGITIMO SE IL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE DERIVA DA UN AMBIENTE DI LAVORO STRESSOGENO

Tribunale di Cremona, ordinanza n. 1393 dell'11 ottobre 2023

28-11-2023

Il Tribunale di Cremona, con ordinanza n. 1393 dell’11 ottobre 2023, ha ritenuto sproporzionato il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che, in più occasioni, si era rivolto alla clientela in malo modo, con frasi del tipo: “chiudi il becco”, rifiutandosi di eseguire le operazioni di sportello richieste e spingendosi al punto di allontanare, tirandolo per il soprabito, un avventore indesiderato.

Il giudice cremonese riconosce che le intemperanze del dipendente hanno sicuramente una oggettiva valenza disciplinare e collidono con elementari regole della buona educazione e del vivere civile; secondo il magistrato, però, questi elementi non possono essere valutati isolatamente.

Il Tribunale rimarca che le azioni del dipendente vanno calate nel contesto di un rapporto particolarmente problematico, in cui il lavoratore, per effetto degli attacchi professionali subiti con il ripetuto spostamento verso mansioni dequalificanti, ha sviluppato negli anni una condizione di depressione e di stress la cui responsabilità è da ascrivere al datore di lavoro.

Il datore di lavoro avrebbe dovuto tutelare il benessere del dipendente ed evitargli sovraccarichi emotivi, in virtù del generale obbligo di tutela delle condizioni di lavoro previsto dall’articolo 2087 del Codice civile.

Per questa ragione, pure a fronte di un comportamento contrario al cosiddetto “minimum etico” nella gestione della relazione con i clienti, la misura massima espulsiva risulta, ad avviso del giudice, sproporzionata e il lavoratore ha quindi diritto a un’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo sulla scorta dei parametri di legge (nella fattispecie, sedici mensilità secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori).