LICENZIAMENTO PER GMO: OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE SE IL GMO E' INSUSSISTENTE

Corte di Cassazione, sentenza n. 7167 del 13 marzo 2019

15-03-2019

La Corte di cassazione con la sentenza n. 7167 del 13.03.2019 statuisce che l’inciso dell’articolo 18, comma 7, della legge 300/1970, a norma del quale il giudice “può altresì applicare” il regime di tutela della reintegrazione attenuata, previsto dal comma 4 del medesimo articolo, non lascia, in realtà, alcun margine di scelta, posto che, se la ricostruzione dei fatti dedotta a fondamento del motivo oggettivo di licenziamento è manifestamente insussistente, l’unica sanzione applicabile consiste nella reintegrazione.

Secondo la Corte, in tali casi, non è dato dunque alcun margine di scelta al giudice tra reintegra (cui si accompagna l’indennità risarcitoria fino a un massimo di 12 mensilità), dovuta se il fatto è manifestamente insussistente, e “mero” indennizzo risarcitorio (compreso tra 12 e 24 mensilità), che si potrà applicare, dunque, solo negli altri casi di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione è relativo al licenziamento di una dipendente per soppressione del reparto cui era addetta, disposto in conseguenza di un processo di esternalizzazione delle relative attività.

Al termine degli accertamenti istruttori era emerso, tuttavia, che la lavoratrice, come altri colleghi, era stata collocata strumentalmente nel reparto destinato a essere eliminato poco tempo dopo.

Sulla base di questo rilievo, la Corte d’appello di Roma aveva evidenziato che tra la dedotta esternalizzazione dei servizi e il profilo della dipendente non vi era nesso causale, proprio perché la lavoratrice proveniva da un reparto aziendale che non era stato coinvolto dalla riorganizzazione. Per tale ragione, il licenziamento era stato ricondotto alla fattispecie del fatto manifestamente insussistente e la dipendente reintegrata in servizio.

La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado e affermato il principio di cui sopra.

È una decisione che merita particolare attenzione dato che afferma un principio che non era sin qui consolidato.