MOBBING: ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 29767 del 29 dicembre 2020

11-01-2021

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 29767 del 29 dicembre 2020 ha individuato quattro elementi che, ove sussistenti, rilevano ai fini della configurabilità della fattispecie di mobbing.

Come noto ed in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, il mobbing è un fenomeno complesso che si contraddistingue per il compimento, protratto nel tempo, di una serie di atti o comportamenti vessatori posti in essere dai colleghi o dal capo nei confronti di un lavoratore; tali atti o comportamenti si caratterizzano per essere sorretti da un intento persecutorio e di emarginazione e dalla primaria volontà di escludere la vittima dal gruppo di riferimento.
Non sempre, tuttavia, è agevole accertare se una determinata condotta possa essere o meno riportata a un'ipotesi di mobbing.

Gli Ermellini, con la sentenza sopra indicata, statuiscono che, innanzitutto, i comportamenti persecutori devono essere molteplici e devono essere posti in essere nei confronti della vittima in maniera miratamente sistematica e prolungata, con intento vessatorio; inoltre gli stessi non devono necessariamente essere illeciti ma, se considerati singolarmente, possono anche essere leciti.

In secondo luogo dai predetti comportamenti deve derivare una lesione della salute o della personalità del lavoratore che ne è vittima ed il pregiudizio all'integrità fisica e/o psichica della vittima deve essere causalmente collegato alla complessiva condotta posta in essere dal "mobbizzante".

Infine, deve essere dimostrato l'elemento soggettivo del mobbing, rappresentato dall'intento persecutorio.

A tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che la necessità di dimostrare che i comportamenti posti in essere dal collega o dal superiore gerarchico siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, volto alla prevaricazione della vittima, deriva dal fatto che le plurime condotte illegittime non sarebbero da sole sufficienti a integrare un'ipotesi di mobbing.