AMMINISTRATORE SOCIO DI SRL: NO ALLA DOPPIA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI ED ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Tribunale di Milano, sentenza n. 334 del 24 gennaio 2024

02-02-2024

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 334 del 24.01.2024 ha statuito che “tutte le attività riconducibili all’alveo dell’amministrazione d’impresa non sono da considerare partecipazione diretta all’attività esecutiva” e che, pertanto, non può essere richiesta dall’INPS ulteriore iscrizione previdenziale se non quella relativa alla Gestione Separata.

Si legge infatti nella sentenza: “E’ stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all’amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all’amministratore la gestione della società e, dunque, un’attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte (Cass. Civ., sez. lav., n. 3240/2010). Pertanto è da ricondurre nell’alveo delle competenze dell’amministratore l’assolvimento dei compiti quali l’attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e fornitori, nonchè l’assumere dipendenti (Cass. Civ., sez. lav., 1759/20219)”.

Diversa, prosegue il Giudice milanese, “è invece l’attività lavorativa vera e propria, questa infatti è finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci, dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi”.

In funzione di tali riflessioni, il Giudice del Lavoro ha dunque ritenuto illegittime le richieste di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS avanzata dall’Istituto in funzione del fatto che l’Istituto stesso non è stato in grado di dimostrare che le attività svolte dall’amministratore non potevano essere riconducibili ad attività di amministrazione dell’impresa ma ad attività esecutive tipiche della stessa, che avrebbero legittimato l’iscrizione del soggetto alla Gestione Commercianti.