CARTELLE INAIL E INPS SI PRESCRIVONO IN CINQUE ANNI

Tribunale di Trento, sezione lavoro, sentenza n. 39/2016

06-05-2016

Il Tribunale di Trento, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n. 39/2016, ha confermato il termine prescrizionale quinquennale delle cartelle di pagamento emesse, a seguito di evasione contributiva, dagli Enti previdenziali e assistenziali e non opposte secondo la scadenza stabilita dalla Legge e divenute, per tale ragione, definitive.
Infatti, l’art. 24, co. 5, d. lgs. n. 46/1999 indica un termine perentorio (40 giorni) entro il quale proporre opposizione al ruolo iscritto dall’Ente; allo scadere del medesimo si determinano effetti analoghi al giudicato, divenendo la cartella definitiva, ovvero inopponibile in giudizio. Tuttavia, in assenza di specifica previsione normativa che equipari la definitività della cartella non opposta alla condanna passata in giudicato, non può trovare applicazione l’art. 2953 c.c. che prevede, appunto, il termine prescrizionale decennale per i diritti per i quali sia intervenuta una sentenza di condanna non più impugnabile.
Questo perché, conclude il Giudice del lavoro, la cartella, viene formata in modo unilaterale dall’Istituto pubblico e quindi non può essere assimilata a un titolo giudiziale.
In altri termini, il contribuente che non abbia opposto entro 40 giorni il ruolo notificatogli dall’Inps o dall’Inail deve essere a conoscenza della definitività dello stesso, ma anche che se riceve la cartella dell’Agente della Riscossione, Equitalia, dopo cinque anni dalla scadenza del termine di 40 giorni, può eccepire davanti al Giudice competente l’avvenuta prescrizione del credito vantato dall’Istituto.