CONCILIAZIONE SINDACALE: POSSIBILITA' DI IMPUGNAZIONE

Tribunale di Roma, sentenza n. 4354 dell'8 maggio 2019

20-05-2019

Il Tribunale di Roma, con sentenza dell'8 maggio 2019, ha statuito che le rinunce firmate dai lavoratori in sede sindacale sono impugnabili (nel termine ordinario di 6 mesi) se il contratto collettivo di riferimento non disciplina l’istituto della conciliazione; le conciliazioni sono, altresì, impugnabili se il rappresentante sindacale che sottoscrive il verbale non fornisce effettiva assistenza al lavoratore, spiegando in maniera approfondita le conseguenze delle rinunce.
La sentenza ricorda che l’articolo 2113, ultimo comma, del codice civile stabilisce che le rinunce e transazioni siglate in sede sindacale ai sensi dell’articolo 412 ter del Codice di procedura civile non possono essere impugnate; la norma processuale fa però riferimento alle conciliazioni firmate in sede sindacale "con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative".
Secondo il Tribunale la combinazione di queste disposizioni consente di ritenere inoppugnabili solo le conciliazioni previste e disciplinate dai contratti collettivi; se il contratto collettivo non regolamenta la procedura di conciliazione (come accade nel caso oggetto del giudizio e, in generale, nella maggioranza dei comparti produttivi), l’atto firmato dal lavoratore può essere impugnato.
La sentenza evidenzia un altro concetto importante: la conciliazione in sede sindacale è inoppugnabile solo se il lavoratore abbia ricevuto «effettiva assistenza» dell’associazione sindacale presente; affinché si possa ritenere rispettato l’obbligo di effettiva assistenza, precisa il Tribunale, è necessario che il sindacalista sia pienamente informato della vicenda, e che egli illustri al dipendente tutti gli effetti e le conseguenze della firma, in modo da fargli avere la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia.
Non basta a tal fine una semplice lettura del verbale, così come non basta una spiegazione formale degli effetti delle rinunce: il sindacalista deve esporre i costi e i benefici della firma, facendo riferimento concreto alla vicenda e dando al lavoratore tutti gli elementi di conoscenza necessari a comprendere le conseguenze del proprio gesto.