EQUITALIA: NIENTE SPESE LEGALI RIFUSE SE STA IN GIUDIZIO COL FUNZIONARIO

Corte di Cassazione, sentenza n. 8413 del 27 aprile 2016

28-04-2016

Equitalia, se in giudizio contro un cittadino viene rappresentata da un suo funzionario delegato, non ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, anche in caso di vittoria della contesa.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8413 del 27 aprile 2016.
In altri termini, si legge nella motivazione argomentata dalla Corte, che quando l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sta in giudizio, ai sensi dell’art. 23, co. 4, L. n. 689/1981, “personalmente […] o avvalendosi anche di funzionari appositamente delegati”, non può ottenere la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite, poiché il funzionario amministrativo manca delle qualità proprie di un legale.
Pertanto, restano liquidabili in favore di Equitalia (o altri Enti) le spese concretamente affrontate in giudizio e che risultino da specifica nota depositata.
Come ovvio, laddove Equitalia si costituisca in giudizio con il ministero di un difensore – avvocato, andranno onorati anche gli onorari, in caso di soccombenza o statuizione del Giudice.