ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE SI FERMA AL MERCATO CON L'AUTO AZIENDALE PER FARE LA SPESA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 34107 del 6 dicembre 2023

08-01-2024

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 34107 del 6 dicembre 2023 ha statuito che è illegittimo il licenziamento del dipendente che, autorizzato a recarsi a casa con l’auto aziendale per cambiarsi gli indumenti bagnati, si ferma durante il tragitto per fare la spesa al mercato.

La vicenda riguardava un dipendente dell'ARIF (Agenzia Regionale Irrigui e Forestali), addetto agli impianti di irrigazione che, in occasione di un intervento di controllo su lavori precedentemente svolti, si era bagnato e, per tale ragione, era stato autorizzato dal suo superiore ad allontanarsi mezz’ora dal posto di lavoro per cambiarsi gli indumenti, tenuto anche conto dell'interferenza del lavoro con impianti elettrici.

Il dipendente si era recato pertanto presso la casa della madre con l'auto aziendale in dotazione, ma durante il tragitto si era fermato presso un mercato di zona per acquistare della verdura;

L’auto aziendale venne fotografata e la foto fu pubblicata su Facebook con un "post" di critica sarcastica in ordine all'uso dell'auto di servizio per scopi personali, cui si erano aggiunti nella sezione "commenti" interventi di numerosi cittadini, con espressioni fortemente critiche anche verso ARIF.

In seguito all’eco avuto dalla vicenda sui social media l’Agenzia Regionale licenziò il lavoratore, contestandogli, tra le altre cose, l’abbandono del posto di lavoro non autorizzato per fare la spesa la mercato.

Secondo la Corte l’abbandono non autorizzato del lavoro per fare la spesa al mercato non può avere l'effetto di comportare la totale perdita del legame fiduciario, in quanto avvenuto, nel contesto di un allontanamento verso casa in sé non illegittimo, perché cagionato dalla necessità di cambiarsi gli abiti perché bagnatisi in seguito alla prestazione lavorativa; abbandono rispetto al quale non si può neppure parlare di danno, perché il datore può recuperare quel tempo sulla retribuzione, azzerando senza difficoltà il pregiudizio economico, tra l’altro minimo.