INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE: TRASFERIMENTO E PATTO DI PROVA

Corte di Cassazione, sentenza n. 19093 del 25 settembre 2015

13-10-2015

Un dipendente pubblico presso una Provincia, assunto nel 1999, si era trovato nel 2006 in una situazione di incompatibilità ambientale nell’ufficio in cui operava.
Le parti, al fine di risolvere la situazione di stallo, avevano convenuto innanzi alla commissione di conciliazione all’uopo convocata che il lavoratore avrebbe avuto sei mesi di tempo per ricostruire un ambiente di lavoro sereno, altrimenti sarebbe stato trasferito.
Trascorsi nove mesi, la Provincia, datata l’immutabilità della situazione, aveva proceduto a cambiarlo di sede.
Il lavoratore, impugnando il trasferimento, aveva sostenuto che all’accordo siglato nel 2006 era applicabile la disciplina del patto di prova, art. 2096 c.c., e, pertanto, non potesse essere trasferito scaduto il termine semestrale.
Infatti la norma citata afferma che compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva.
I due gradi di merito avevano, però, respinto l’impugnativa del lavoratore che aveva presentato riscorso per Cassazione.
La Corte, con sentenza n. 19093 del 25 settembre 2015, ha respinto detto ricorso sostenendo che l’amministrazione voleva conoscere la capacità del dipendente di avere una buona relazione organica all’interno dell’ufficio e questi aveva a ciò acconsentito firmando l’accordo.
Inoltre, ha aggiunto la Cassazione, la norma civile citata è prevista per la sperimentazione finalizzata non ad una verifica della compatibilità ambientale nell’ambito di una procedura di trasferimento, bensì all’assunzione di un dipendente.
Questa pronuncia si inserisce in un costante giurisprudenziale della Corte che ammette pacificamente la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, inquadrandolo nella disciplina di cui all’art. 2103 c.c (cfr. ex multis Cass. sent. n. 24775/2013) e sulla scia di leggi e contratti collettivi disciplinanti il trasferimento di particolari categorie del pubblico impiego, come per esempio gli insegnati.