CAMBIO MANSIONE DEL LAVORATORE

Art. 2103 c.c., modificato dal Jobs Act

13-10-2015

Con le modifiche all’art. 2103 C.C. apportate dal Jobs Act, il datore di lavoro può modificare le mansioni dei lavoratori senza il requisito della necessaria equivalenza ma con l’obbligo di appartenere allo stesso livello di inquadramento nel contratto collettivo del lavoro.
Il datore di lavoro può anche adibire il dipendente a mansioni corrispondenti a un livello inferiore rispetto a quello posseduto se vi è un mutamento organizzativo che impatta sulla posizione del dipendente o nei casi previsti dal contratto collettivo.
Inoltre, l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva se i lavoratori sono adibiti per 6 mesi continuativi a tali compiti, con la possibilità che siano i contratti collettivi a richiedere un arco temporale differente.

 

 

Fonte: Il Sole 24Ore, 13.10.2015, p. 44