INFORTUNIO SUL LAVORO: LA COLPA DEL LAVORATORE NON ESCLUDE L'INDENNIZZO INAIL

Corte di Cassazione, sentenza n. 17917 del 20 luglio 2017

03-08-2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17917, depositata il 20 luglio 2017, ha statuito che l’illiceità del comportamento del lavoratore non preclude in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile dall’Inail.
Secondo gli Ermellini, infatti, la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento.
Nel caso di specie, un coltivatore diretto, pur fruendo dell’indennità temporanea per un precedente infortunio, si era messo alla guida di un trattore che, ribaltandosi, gli aveva procurato gravi lesioni.
L’Inail riteneva che mancasse l’occasione di lavoro e che si configurasse una ipotesi di rischio elettivo, inteso come un atto volontario e arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative.
La Cassazione invece ha ritenuto che con lo stesso ragionamento si potrebbe giungere a negare l’occasione di lavoro in ogni caso in cui il lavoratore, violando una qualsiasi regola precauzionale (compresa quella di astenersi dall’attività nel periodo di inabilità), si ponga in una situazione di pericolo.
Ne conseguirebbe così che tutte le volte in cui il comportamento volontario o imprudente dello stesso lavoratore si ponga come origine dell’infortunio, ovvero quando l’infortunio si sarebbe potuto evitare, verrebbe meno la condizione della occasione di lavoro.
Da ciò deriverebbe che ogni infortunio, derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe potuto e dovuto evitare, verrebbe escluso dalla tutela.
Secondo la Corte, viceversa, il comportamento illecito del lavoratore può ridurre o addirittura escludere la responsabilità dell'imprenditore, escludendo quindi il diritto dell'infortunato al risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro, ma non comporta certo l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo INAIL dato che l'unica causa di esclusione è l'assenza "dell'occasione di lavoro".