ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI DELL'INPS PER IL COADIUTORE NON FARMACISTA

Corte di Cassazione, sentenza n. 17914 del 20 luglio 2017

27-07-2017

Con la sentenza n. 17914, depositata il 20 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio precedente ed ormai consolidato orientamento (sentenze n. 11466/2010, n. 11466, n. 12342, n. 12742 e n. 16520/2015) secondo il quale il personale coadiutore non farmacista ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps.
La Corte ha, infatti, ormai da tempo accolto la tesi dell’Istituto che, già con circolare n. 163/1984, si era espresso sull’iscrivibilità alla gestione commercianti dell'INPS dei coadiutori familiari dei farmacisti.
Secondo l’INPS, nelle farmacie, nelle quali si vendono anche prodotti diversi dai medicinali, viene esercitata un’attività commerciale da cui conseguono redditi d’impresa; se tali redditi sono attribuiti ai familiari coadiutori, sorge in capo agli stessi l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'INPS, anche se tale obbligo non grava sul titolare della farmacia, professionista iscritto alla propria Cassa di categoria.
Sempre l’INPS, con propria circolare n. 70/2004, ha chiarito che, in tal caso, il farmacista deve essere iscritto alla gestione quale titolare non attivo e, come coadiutori, i familiari che collaborino all’attività dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale.
Con la sentenza n. 17914/2017 la Corte di cassazione, sezione lavoro, ribadisce che la natura di impresa commerciale delle farmacie non può essere posta in discussione e che tale qualificazione non esclude l’indubbia natura di professione liberale esercitata dal farmacista per il quale è prevista una apposita assicurazione, con la conseguente esclusione dello stesso dall’obbligo verso la gestione commercianti. L’articolo 1, commi 202 e 203 della legge 662/1996, ha però stabilito criteri più generali di identificazione dei soggetti iscrivibili all’assicurazione commercianti che, coordinati con il testo della legge 613/1966, rappresentano la volontà di fornire un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori autonomi, evitando però duplicazioni di assicurazione, in particolare nei confronti di professionisti e artisti altrimenti assicurati.
Ne consegue, secondo la Corte, che è da considerarsi un puro meccanismo operativo che il titolare farmacista debba essere iscritto all’Inps come “titolare non attivo”.
Tale procedura, anche se non espressamente prevista dalla legge, si rende infatti necessaria per consentire l’attuazione dell’assicurazione commercianti nei confronti dei familiari coadiutori, dato che è il titolare tenuto al versamento dei contributi a favore dei coadiutori, salvo l’eventuale esercizio della rivalsa.