LEGITTIMO IL SECONDO LICENZIAMENTO PER MOTIVI DIVERSI DAL PRIMO GIA' IRROGATO

Corte di Cassazione, sentenza n. 79 del 04 gennaio 2019

14-01-2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 79 del 4 gennaio 2019, ha statuito che è legittima l'intimazione al lavoratore di un secondo licenziamento per motivo diverso dal primo, già irrogato ma oggetto di impugnazione.

Nel caso di specie la Corte di Appello aveva respinto la domanda di un lavoratore volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento per giusta causa allo stesso intimato nelle more di un precedente giudizio instaurato a seguito di un primo licenziamento.

Gli addebiti posti alla base dei due licenziamenti erano però del tutto differenti.

Gli Ermellini hanno ribadito il consolidato orientamento secondo il quale "il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente" (Cass. n. 1244/2011).

L’applicazione di tale principio al caso di specie ha però portato i giudici di legittimità a considerare il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare, avendo nel frattempo la Cassazione accertato la legittimità del primo licenziamento irrogato e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro.