OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI

Corte di Cassazione, sentenza n. 1511 del 14 gennaio 2019

15-01-2019

Con la sentenza 1511 del 14 gennaio 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali resta imputabile a chi non vi ha adempiuto, anche se nel frattempo ha lasciato l'azienda.

Il legale dell’imputato aveva evidenziato in primo ed in secondo grado che non si era tenuto conto del fatto che, al momento della notifica della diffida a regolarizzare, il suo assistito non era più presidente del consiglio di amministrazione della società e quindi non era nelle condizioni di poter regolarizzare la posizione.

La Suprema Corte ha respinto questa argomentazione ricordando innanzitutto che l'omesso versamento è un “reato omissivo istantaneo” che si consuma quando scade il termine concesso al datore di lavoro per pagare, ossia il giorno sedici del mese successivo rispetto a quello a cui si riferiscono i contributi.

Inoltre l'obbligo di versare ricade sul datore di lavoro e, anche se delega ad altri tale compito, è comunque chiamato a vigilare sull'adempimento.

Nel caso in cui il responsabile lasci l'azienda, ricade comunque su di lui l'obbligo di adempiere alla diffida perché questa soluzione«costituisce una causa personale di esclusione della punibilità» e nel caso di avvicendamento nella carica sociale il datore di lavoro precedente è tenuto a sollecitare quello nuovo affinché paghi, oppure lo può fare lui direttamente in nome e per conto dell'azienda secondo lo schema del pagamento del terzo previsto dall'articolo 1180 del codice civile.

Gli Ermellini hanno anche respinto la tesi difensiva secondo cui si sarebbe dovuto escludere il dolo perché era stato concordato un piano di rientro del debito nei confronti dell'Inps.

I giudici ricordano infatti che la “consapevolezza dell'omissione del versamento dei contributi Inps, deve sussistere al momento della scadenza dell'obbligazione e dunque” è “rispetto a questo momento che deve essere apprezzato il dolo del reato» e«a nulla rileva il successivo piano di rientro del debito”.