LICENZIABILE IL DIPENDENTE CHE PRESTA CONSULENZA IN UNA CAUSA CONTRO IL SUO DATORE DI LAVORO

Corte di Cassazione, sentenza n. 11237 del 24 aprile 2019

06-05-2019

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 aprile 2019 n. 11237, ha confermato la sentenza di merito con la quale è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che aveva svolto attività di consulenza in favore di un soggetto che aveva una causa contro l'Agenzia stessa.

Il lavoratore licenziato aveva adito il Tribunale perché dichiarasse l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli dall'Agenzia delle Entrate per aver svolto attività di consulenza fiscale in favore di un privato nell'ambito di una vertenza fiscale in cui era contrapposto il proprio datore di lavoro in violazione dell'obbligo di fedeltà ed esclusività della prestazione lavorativa e del divieto di svolgimento di attività in conflitto di interessi.

Il Tribunale aveva respinto la domanda con una decisione successivamente confermata dalla Corte d'appello.

Per la Cassazione il comportamento del dipendente dell’Agenzie delle Entrate non può che essere ispirato ai principi di fedeltà, trasparenza, imparzialità, trasfusi nella disposizione di cui all'art. 65 del Ccnl comparto Agenzie Fiscali che contempla "il dovere del lavoratore di conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui", e prevede l' obbligo "di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio".

Stante la particolare gravità del comportamento addebitato, ovvero la violazione plateale e macroscopica degli obblighi contrattuali e regolamentari imposti al pubblico dipendente, la Cassazione conclude che laddove la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio di merito, abbia, in modo congruo e logico, motivato l'incompatibilità del comportamento addebitato con la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione, una generica rivisitazione del giudizio di gravità e di proporzionalità non è consentita in sede di legittimità.