LICENZIAMENTO INTIMATO A FRONTE DI UN PATTO DI PROVA NULLO: SOLO TUTELA INDENNITARIA

Corte di Cassazione, sentenza n. 20239 del 14 luglio 2023

08-08-2023

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20239 del 14 luglio 2023, ha statuito che nei rapporti di lavoro regolati dalle tutele crescenti, a differenza dei rapporti di lavoro ai quali si applica la disciplina dell’articolo 18 dei Statuto dei Lavoratori, il licenziamento intimato a fronte di un patto di prova nullo comporta unicamente la tutela indennitaria, non potendosi applicare il rimedio della reintegrazione in servizio.

Secondo la Corte, infatti, ad impedire l’assimilazione delle due fattispecie soccorre il rilievo «decisivo» per cui nei licenziamenti soggetti al regime delle tutele crescenti la reintegrazione ha «carattere solo residuale», laddove nel riformato articolo 18 questo rimedio, seppur depotenziato, ha mantenuto una sua centralità.

In entrambe le situazioni l’interruzione datoriale del rapporto di lavoro si qualifica come licenziamento individuale ad nutum, rispetto al quale non sussistono i presupposti della giusta causa e del giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) di licenziamento. Tuttavia, mentre per i vecchi assunti (cui si applica l’articolo 18) sopravvive il rimedio della reintegrazione tanto in mancanza di giusta causa che di giustificato motivo soggettivo o oggettivo, altrettanto non è rispetto ai nuovi assunti (cui si applica il Dlgs 23/2015 sulle tutele crescenti).