QUOTA 100: NON CONDIVISIBILE L'ORIENTAMENTO DELL'INPS ESPRESSO NELLA CIRCOLARE N. 117/2019

Tribunale di Lucca, sentenza del 07 marzo 2023

05-07-2023

Tribunale di Lucca, a quattro anni dall’introduzione della pensione “Quota 100”, si pronuncia, con la sentenza del 07 marzo 2023 in linea con quella n. 604 del 4 ottobre 2022 della Corte d’Appello di Firenze, sulla questione della sospensione della pensione e della restituzione delle rate erogate in caso di violazione del divieto di cumulo fra redditi di lavoro e pensione in Quota 100.

In base all’articolo 14, comma 3, del decreto legge 4/2019, infatti, il titolare di pensione Quota 100 (così come delle ulteriori evoluzioni quota 102 e 103) fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia è soggetto a un divieto di cumulo fra pensione e redditi di lavoro dipendente e autonomo, fatta eccezione per 5.000,00 euro lordi annui di lavoro autonomo occasionale.

Secondo l’interpretazione fornita dall’INPS nella circolare n. 117/2019, se una persona percepisce redditi incumulabili in un qualsiasi mese dell’anno di titolarità della pensione in Quota 100 prima dell’età di vecchiaia, “il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro […], nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento”.

Nel caso di specie il ricorrente, pensionato in Quota 100 da aprile 2019, aveva svolto attività di lavoro dipendente tramite una agenzia di somministrazione per due soli giorni nel luglio 2019, percependo 148,00 euro lordi; applicando la regola sopra indicata, l’INPS gli aveva sospeso l’erogazione della pensione e richiesto la restituzione tutte le rate di pensione erogate nel corso del 2019.

Il Giudice del Lavoro di Lucca, dopo aver rilevato che la normativa non prevede alcuna conseguenza in caso di violazione del cumulo e dopo aver considerato inaccettabile posizione dell’Istituto, ha ritenuto, anche in base al principio di proporzionalità, non equa e proporzionale una sanzione, introdotta unilateralmente dall’INPS ma non prevista dalla norma di legge, che, a fronte di un reddito di 148,00 euro, prevede la sospensione dell’erogazione della pensione e la restituzione di tutti gli importi già erogati.

Il Giudice ha quindi censurato la prassi di INPS, ritenendo che la nozione di non cumulabilità debba essere interpretata nel suo significato letterale, escludendo cioè che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, conseguentemente, il reddito di lavoro percepito contemporaneamente alla pensione in quota 100, prima dell’età di vecchiaia, debba essere detratto dalla pensione stessa.

Per la sentenza, l’incumulabilità genera sì un indebito, ma pari al solo importo percepito che si traduce, nel caso specifico, in una trattenuta sulla pensione pari ai soli 148,00 euro.