MANCATA INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE: IL RICORSO NON E' NULLO

Corte di Cassazione, sentenza n. 3143 del 01 febbraio 2019

11-02-2019

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 1 febbraio 2019, n. 3143, statuise che la mancata indicazione del CCNL di riferimento non è idonea ad invalidare la domanda del lavoratore in modo così radicale da determinarne la nullità, purchè non sia impedito al giudice di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, né pregiudicare il diritto di difesa della controparte e la comprensione del thema decidendum.

La decisione della Suprema Corte trae origine dall'impugnazione da parte di due lavoratori della sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancata indicazione da parte degli stessi del Ccnl di cui veniva invocata l’applicazione per il periodo non regolarizzato e dell’inquadramento contrattuale loro attribuito, trattandosi, ad avviso dei giudici di merito, di elementi rilevanti ai fini della determinazione delle retribuzioni spettanti.

La Cassazione coglie l'occasione per ricordare il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado “non sia sufficiente l’omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l’individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (tra le altre Cass. n. 7199/2018), e che non può aversi nullità del ricorso “tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva” (Cass. n. 18930/2004).

Nel caso in esame nella domanda di parte non era “omesso o del tutto incerto il petitum”, poiché erano stati specificati in modo adeguato sia i titoli delle pretese che la quantificazione delle somme richieste e per tale ragione, in virtù anche dei principi sopra menzionati, il ricorso non poteva ritenersi nullo.