TERMINE DECENNALE PER IL RECUPERO DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI ILLEGITTIMI

Corte di Cassazione, sentenza n. 4432 del 14 febbraio 2019

21-02-2019

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4432 del 14 febbraio 2019, nel confermare il suo precedente orientamento (si vedano le sentenze n. 15491/2017 e n. 6671/2012), ha statuito che il termine per il recupero degli sgravi contributivi, concessi alle imprese sui contratti di formazione e lavoro, che vengono considerati aiuto di Stato e, per questo, illegittimi perché incompatibili con il mercato comune, è di dieci anni.

Il caso riguardava la richiesta dell’Inps di recuperare benefici contributivi, percepiti da una società nel periodo compreso tra novembre del 1995 e maggio del 2001, derivanti dalla stipula di contratti di formazione e lavoro ritenuti illegittimi aiuti di Stato.

La Commissione Ue, con una decisione poi confermata dalla Corte di Giustizia Ue, a maggio 1999 aveva dichiarato parzialmente illegittimi gli aiuti concessi attraverso questi sgravi contributivi, giudicandoli compatibili con i Trattati solo in alcuni casi specifici.
La decisione veniva notificata a giugno 1999, facendo così decorrere il termine per la prescrizione.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Cagliari aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cinque anni, solitamente utilizzato per le azioni di recupero contributivo.

La Cassazione però ha seguito un’impostazione differente, statuendo è che “non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda”.

Si applica, allora, il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla notifica alla Repubblica italiana della decisione comunitaria di recupero.