NON IMPONIBILE IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO E DA PERDITA DI CHANCE

Agenzia delle Entrate, risposta n. 185/2022

27-05-2022

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello con propria risposta n. 185/2022, ha chiarito che le somme liquidate in via equitativa dal Giudice del Lavoro per danni alle capacità professionali del lavoratore sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi della normativa fiscale.

L'Agenzia ha chiarito che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In sostanza sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni - cd. lucro cessante - sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. A ben vedere qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito - cd. lucro cessante - e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione. Non assumono invece rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio - cd. danno emergente.

Secondo l'Agenzia in tema di demansionamento occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances ossia di ulteriori possibilità di guadagno, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale - da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - sia infine la lesione arrecata all'immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore. Segnatamente la somma liquidata non è soggetta a imposizione fiscale ai fini Irpef in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito, ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento.

Per quanto riguarda le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette "chance professionali" ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, l'Agenzia ha evidenziato che le stesse non sono imponibili. Infatti posto che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile - consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale - a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi la sussistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni.