OMISSIONI CONTRIBUTIVE: PER LE SANZIONI RIDOTTE NON BASTA L'INCERTEZZA INTERPRETATIVA

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1837 del 23 gennaio 2019

30-01-2019

La Suprema Corte di Cassazione, anche sulla scorta di precedenti decisioni, statuisce, con l’ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 1837, che presupposto necessario per l’applicazione della riduzione delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, comma 15, legge 388/2000, è l’integrale pagamento dei contributi previdenziali dovuti.

Sottolinea infatti la Corte che «in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui all'art. 116, comma 15, lett. a), della legge n. 388 del 2000, per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto» (Cass. n. 4077/2016).

La Cassazione conclude quindi che, poiché è proprio il citato comma 15 a porre, in modo chiaro, «l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali» come presupposto per «la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8», non è possibile far derivare il diritto all'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio esclusivamente dalla ritenuta esistenza di contrastanti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali.