LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 194/2018

Ordinanza del Tribunale di Genova del 21 novembre 2018

22-01-2019

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 dell’8 novembre 2018 ha scardinato il meccanismo delle tutele crescenti, eliminando il parametro delle due mensilità di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio quale esclusiva unità di misurazione dell’indennità per licenziamento illegittimo.
La Consulta, sul presupposto che la disciplina delle tutele crescenti si ponesse in violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ha ritenuto incostituzionale la previsione di un meccanismo risarcitorio ancorato unicamente agli anni di servizio, concludendo che, nell’ambito dei limiti di minimo e massimo fissati dal Dlgs 23/2015 (come riformati dal Decreto Di Maio), il giudice fosse chiamato a determinare l’entità del risarcimento sulla base di parametri aggiuntivi, già presenti nell’ordinamento interno, quali i livelli occupazionali, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
Applicando i suddetti principi il Tribunale di Genova, con ordinanza del 21 novembre 2018, ha liquidato ad una dipendente giornalista illegittimamente licenziata l’indennità nella misura massima prevista dal Dlgs 23/2015 per le piccole imprese (sei mensilità).
Per determinare l’entità del ristoro patrimoniale, il Tribunale si è specificamente affidato, a prescindere dall’anzianità aziendale, alle elevate competenze professionali della lavoratrice ed alle gravi violazioni che hanno accompagnato il recesso, osservando come le condizioni e il comportamento delle parti acquisiscano un ruolo centrale nella determinazione del risarcimento dovuto in applicazione delle tutele crescenti.