La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021, ha ritenuto che anche dopo l'introduzione dell'articolo 6 del D.Lgs n. 150/2011, ai procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione concernenti l'applicazione di sanzioni in materia di lavoro si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'articolo 3 della legge n. 742/1969, ciò in quanto si tratta di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli articoli 409 e 442 cod. proc. civ, per le quali è prevista l'esclusione della sospensione feriale.
Pertanto, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni inerenti al rapporto di lavoro, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini.
Questo è in sintesi quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 2145/2021, nella quale gli Ermellini ha di fatto confermato l'orientamento sul tema inaugurato dalla sentenza n. 63/2000, sempre delle Sezioni unite, respingendo la tesi della sezione rimettente che faceva leva sul nuovo regime del processo civile introdotto dal D.Lgs n. 150/2011 per escludere l'applicazione della sospensione feriale ai suddetti procedimenti.