POTERE DISCIPLINARE E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Corte di Cassazione, sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020

30-01-2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020, interviene sul potere e, soprattutto, sul dovere del datore di lavoro di sanzionare disciplinarmente i comportamenti del dipendente che abbia violato le norme e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

La vicenda affrontata risale al 2012, quando in un cantiere edile un operaio restò vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro; secondo i giudici di merito la responsabilità è imputabile sia al datore di lavoro che al preposto, per il reato previsto dagli articoli 113 e 590 del codice penale, per aver cagionato, in cooperazione colposa tra di loro, l'evento lesivo.

Dagli accertamenti effettuati è, infatti, emerso che la causa dell'infortunio era ascrivibile al fatto che il lavoratore ed i suoi colleghi seguivano all'interno del cantiere, per l'operazione di carico delle casseforme, una procedura di lavoro scorretta con il consenso tacito del preposto.

Secondo la Corte, quindi, il preposto non aveva vigilato correttamente come avrebbe dovuto fare (articolo 19 del Dlgs 81/2008) sull'uso pericoloso di fasce, in contrasto con quanto prevedeva il manuale del costruttore.

Secondo gli Ermellini si tratta di una prassi scorretta tollerata a livello aziendale per la quale, così come emerso dalle prove testimoniali, ricevevano solo un rimprovero verbale.

Secondo la Cassazione, di fronte a violazioni di tale gravità, il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi seguendo una linea più dura, basata sulla sospensione dall'attività del lavoratore responsabile.

Ecco, quindi, che la giurisprudenza attribuisce un rilievo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, anche all'entità della sanzione disciplinare irrogata, il che sposta il giudizio sulla proporzionalità della stessa rispetto alla condotta del lavoratore che, secondo il ragionamento dei giudici, è connaturata da una maggiore gravità quando sono violate le norme e le disposizioni aziendali in materia antinfortunistica.