MALATTIA ED INFORTUNIO E PERIODO DI COMPORTO

Corte di Cassazione, sentenza n. 2527 del 4 febbraio 2020

07-02-2020

La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 febbraio 2020, n. 2527, ha statuito che le assenze dovute ad infortunio o malattia professionale sono computabili nel periodo di comporto, salvo l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 del codice civile.

Secondo a Corte, le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'articolo 2110 del Codice civile, sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto è necessario che, in relazione ad essa e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 del Codice civile.


Più esattamente, perché le assenze del lavoratore non si computino nel periodo di comporto non è sufficiente che l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma è necessario che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile per non aver posto in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.


La contrattazione collettiva, continua la sentenza, può tuttavia in modo del tutto legittimo escludere dal computo delle assenze ai fini del periodo di comporto quelle dovute a infortuni sul lavoro, in conformità al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata. Infatti la stessa libertà lasciata dalle norme del Codice civile alle parti nella determinazione del periodo di comporto si estende alla possibilità di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi.