PROFESSIONISTI E GESTIONE SEPARATA INPS: NIENTE SANZIONI PER I PERIODI ANTERIORI AL LUGLIO 2011

INPS, circolare n. 107 del 03 ottobre 2022 

04-10-2022

L’INPS, con circolare n. 107 del 03 ottobre 2022, recependo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha stabilito che, per il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata Inps da parte dei professionisti iscritti agli Albi Professionali ma non iscritti alle rispettive Casse Professionali, non siano dovute le sanzioni civili per i periodi anteriori al 5 luglio 2011.

Con la suddetta sentenza la Corte Costituzionale ha ricordato che la gestione separata Inps, nata nel 1995 a seguito della riforma Dini, è una gestione previdenziale a carattere residuale ove sono iscritti coloro che svolgono attività libero professionale che non ricadono nel regime categoriale degli enti professionali tradizionali. Tuttavia il rapporto tra le Casse e la gestione separata Inps non è alternativo ma complementare, al fine di garantire una copertura ai professionisti. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata discende dalla Carta Costituzionale e risponde al principio di universalizzazione della copertura assicurativa, con una tutela previdenziale effettiva.

In questo modo la Consulta ha chiarito il quadro normativo, dopo che, con il DL n. 98/2011 entrato in vigore il 6 luglio 2011, il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica in merito ai soggetti iscrivibili alla gestione separata Inps, stabilendo che si tratta esclusivamente dei «soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo» agli enti privatizzati.

Secondo l’Inps, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sorge quindi nei confronti dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività per le quali non sia richiesta una iscrizione agli Albi e nei confronti di quei soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili agli Albi, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo secondo l’ordinamento delle rispettive Casse di Previdenza. Nel corso degli anni, per la verifica di tali posizioni, l’Inps aveva dato vita all’operazione Poseidone che aveva generato un consistente contenzioso con i professionisti interessati dai provvedimenti emessi dall’istituto di previdenza.

La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato l’incostituzionalità del DL n. 98/2011 nella parte in cui non ha stabilito che siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione all’Inps per il periodo anteriore all’entrata in vigore dello stesso decreto legge. A fronte di ciò, e del fatto che prima del 2011 alcune sentenze di Cassazione avevano affermato il non obbligo di iscrizione alla gestione separata, l’INPS nella circolare n. 107/2022 stabilisce la non applicazione delle sanzioni per il periodo anteriore al 5 luglio 2011.