TUMORE E PERIODO DI COMPORTO

Tribunale di Roma, sentenza n. 9384 del 02 gennaio 2023

16-01-2023

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9384 del 2 gennaio 2023 ha statuito che, anche se non espressamente escluse dal CCNL, le assenze dal lavoro dovute al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico tumorale e quelle successive per le terapie chemioterapiche e radioterapiche legate alla patologia oncologica non ricadono nel periodo di comporto; la peculiarità e la gravità delle malattie tumorali è infatti tale che, quand’anche non espressamente ricomprese dal contratto collettivo tra le patologie escluse dal comporto, esse non devono essere conteggiate ai fini del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia.

Osserva infatti il Tribunale che, benchè tali malattie non siano disciplinate in modo omogeneo, è pacifico che numerosi contratti collettivi contemplino, tra le ipotesi escluse dal computo del periodo massimo di malattia, proprio le patologie oncologiche e tale circostanza consente di ampliarne il raggio d’azione ai rapporti di lavoro nei quali il CCNL non prevede questa fattispecie esimente in modo specifico.

A supporto della propria tesi, il Tribunale di Roma ha anche sostenuto che il diritto costituzionalmente tutelato alla salute, previsto dall’articolo 32 della Costituzione, gioca un ruolo decisivo nelle situazioni in cui, a fronte di una grave condizione di malattia, il contratto collettivo non disponga una tutela rafforzata contro il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Secondo infatti il Tribunale se il CCNL prevede altre patologie gravi, alle quali non si applica la disciplina del comporto, una lettura costituzionalmente orientata della norma collettiva impone di estenderne l’efficacia ad altre ipotesi, anch’esse connotate da una condizione di gravità, come le patologie tumorali.

Sulla scorta di questo principio il Giudice del Lavoro di Roma ha ritenuto che, poiché il CCNL applicato al rapporto di lavoro escludeva dal periodo di comporto “i giorni necessari alla fecondazione assistita” e quelli “per le cure elio-balneo-termali”, a maggior ragione in questo stesso contesto dovevano essere ricomprese le assenze riconducibili alla patologia oncologica.