LICENZIAMENTO: REINTEGRAZIONE SE IL FATTO SUSSISTE MA NON E' ILLECITO

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 20540 del 13 ottobre 2015

14-10-2015

Nell’applicazione concreta della riforma Fornero, legge 92/2012 in vigore dal 18 luglio dello stesso anno, in riferimento alla tutela reintegratoria del lavoratore illegittimamente licenziato, non è plausibile che il Legislatore parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente, ma privo di carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione.
In altri termini, la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Questo è quando ha disposto la Corte di Cassazione, sezione lavoro, in conformità all’orientamento già espresso (cfr. su tutte Cass. sent. n. 23669/2014), nella sentenza n. 20540 del 13 ottobre 2015.
Il ricorso presentato da parte di una società, che sosteneva che l’assistente del proprio amministratore delegato avesse posto in essere condotte idonee a delegittimarlo a seguito del naufragio della loro relazione sentimentale, è stato così respinto e la lavoratrice reintegrata nel posto di lavoro con tanto di indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
Tra i comportamenti contestati emerge persino che l’assistente abbia divulgato che l’a.d. si preparasse a cambiare lavoro passando ad un’altra società concorrente, considerazioni a lei note perché lette nelle comunicazioni indirizzate al capo.
Parte datrice decade, però, dal potere di licenziare a causa della tardiva contestazione disciplinare, in violazione del principio dell’immediatezza.
Tutti gli altri fatti addebitati alla lavoratrice, tra cui la definizione del proprio capo come paranoico e privo di legami con la realtà nonché manchevole di valori aziendali e morali, piuttosto che il rifiuto alla restituzione del telefono di servizio, sono forse contrari alle regole di compostezza, ma certo privi di rilievo giuridico.