CASSE PROFESSIONALI: PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ANCHE PER LE SANZIONI CIVILI

Corte di Cassazione, senetenza n. 20585 del 13 ottobre 2015

14-10-2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20585 del 13 ottobre 2015, ha disposto, che costituendo l'obbligo relativo alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo e assolvendo tale obbligo una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili resta soggetto allo stesso regime prescrizionale quinquennale (in ragione dell'affermata sussistenza di un legame di automaticità funzionale).
La Corte, riformando il precedente orientamento contrario (cfr. Cass. sent. n. 2620/2012, n. 14864/2011 e n. 18148/2006), afferma che in tema di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica, legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e assolve una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale.
E proprio tra sanzione civile ed omissione contributiva esiste un vincolo di dipendenza funzionale che incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.
Di conseguenza, il ricorso, presentato dall’Ente previdenziale che lamenta la violazione del proprio diritto di difesa a causa dell’applicazione dei Giudici del merito dell’art. 3, co. 9, legge 335/95 (termine quinquennale) anche alle Casse privatizzate, è così respinto.