CIRCOLAZIONE STRADALE: TELEFONATA URGENTE RICEVUTA ALLA GUIDA, MULTA CANCELLATA

Giudice di Pace di Perugia, sentenza n. 507/2014

27-10-2015

Sanzione prevista dal Codice della Strada cancellata per un automobilista sorpreso dalle forze dell’ordine durante la guida intento ad utilizzare il cellulare perché raggiunto da una chiamata urgente.
Essa, nel caso concreto, proveniva dalla casa di riposo che comunicava il repentino peggioramento delle condizioni di salute dell’anziana parente ricoverata, poi deceduta.
Il ricorrente, esibendo contestualmente anche il certificato di morte, si appellava alla portata dell’art. 4 della legge n. 689/1981 che recita che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
Il Giudice di Pace di Perugia, con sentenza n. 507/2014, ha affermato che è orientamento giurisprudenziale costante che, anche in materia di infrazioni amministrative, perché sussista lo stato di necessità come causa di esclusione della responsabilità devono ricorrere nella fattispecie:

  • l'effettiva situazione di un pericolo imminente;

  • il danno grave alla persona;

  • l'azione lesiva agiatamente necessaria per salvare sé od altri senza, tuttavia, che ci sia per il trasgressore la possibilità di compiere un'azione alternativa lecita (ex art. 54 c.p.).

Il pericolo deve configurarsi come non altrimenti evitabile (Cass. sent. n. 4710/99) ed infine deve sussistere, per la configurabilità dell'esimente in parola, anche la proporzione tra il pericolo ed il fatto illecito commesso.
Tutti elementi presenti e dimostrati da parte attrice nel ricorso.