COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI IN MOBILITA': SOMMA BONUS CONTRIBUTIVI

Corte di Cassazione, sentenza n. 22639 del 5 novembre 2015

10-11-2015

La legge n. 223 del 1991 disciplina le materie attinenti alla cassa integrazione, alla mobilità, ai trattamenti da corrispondere nel caso di disoccupazione.
Essa è stata profondamente riformata sia dalla legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero), sia dal recente d. lgs. n. 148 del 2015 (attuativo del Jobs Act), che in parte hanno abrogato e in parte abrogheranno la normativa contenuta.
Proprio l’art. 8 della l. n. 223, in vigore fino a fine 2016, norma il collocamento dei lavoratori in mobilità.
Infatti, il secondo comma dispone che “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi (…). Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”, ossia al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile che non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per specifiche aree.
La Corte di Cassazione ha affermato con sentenza n. 22639 del 5 novembre 2015 che il termine di dodici mesi previsto nel primo inciso dell’art. 8, co. 2, l. n. 223/91, non è riferito alla durata della agevolazione contributiva, ma alla durata massima del contratto a tempo determinato per il quale la agevolazione opera; nel caso poi che il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, secondo inciso del medesimo comma e articolo, l’agevolazione spetta per l’ulteriore durata di mesi dodici che si somma a quella precedentemente riconosciuta, confermando l’orientamento di legittimità già espresso con la sentenza n. 2776/14.
Nel caso di specie, un lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità dal settembre 1996, veniva assunto con contratto a termine dal maggio ’97 al gennaio ’98 da una certa ditta.
Quel rapporto di lavoro, che usufruiva dei contributi ex art. 8, co. 2, citato, cessava per licenziamento.
Successivamente, il lavoratore nel febbraio ’98 veniva assunto da un’altra ditta con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi, poi convertito in contratto a tempo indeterminato dal febbraio ’99, usufruendo dei benefici connessi ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sino a fine anno 1999.
Tuttavia, la Corte d’Appello, dirimendo il ricorso presentato dall’Inps avverso la sentenza di primo grado, aveva stabilito che la durata massima delle agevolazioni contributive di cui al citato art. 8, co. 2, non poteva superare i dodici mesi, computandosi anche i periodi goduti da altri datori di lavoro per lo stesso lavoratore, sia pure in forza di contratti a tempo determinato posti in essere nello stesso arco temporale.
La Cassazione, come sopra messo in evidenza, ha accolto, al contrario, la tesi della società datrice ricorrente.