CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI AZIENDALI

Corte di Cassazione, sentenza n. 15966 del 27 giungo 2017

29-06-2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15966 del 27 giugno scorso, interviene su una questione particolarmente controversa in tema di contestazioni disciplinari ovvero l’esistenza o meno, in capo al dipendente, di un diritto alla consultazione dei documenti aziendali sui quali si fondano gli addebiti mossigli dal datore di lavoro.
La vicenda riguardava un lavoratore licenziato per giusta causa «per essersi appropriato di merce mediante falsa indicazione dei “resi”», sulla base di prove desunte dalle «anomalie riscontrate dalla datrice di lavoro circa le risultanze del palmare in dotazione al lavoratore, nel quale venivano inseriti i dati relativi ai resi giornalieri».
Nell’impugnare il licenziamento, il lavoratore aveva eccepito, tra le altre cose, di non aver potuto, nonostante le reiterate richieste, visionare la documentazione aziendale su cui si fondava la contestazione disciplinare e di non aver quindi potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
La Cassazione però, richiamando i propri precedenti in materia, non accoglie le doglianze dle lavoratore precisando che «l’articolo 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine» (Cassazione nn. 23304/10 e 18288/07. In senso analogo, Cassazione n. 6337/13).
Precisa quindi la Corte che il diritto di visionare i documenti aziendali da parte del lavoratore oggetto di procedimento disciplinare si fonda, pertanto, «non su una specifica disposizione di legge, ma sui princìpi di correttezza e buona fede», e si giustifica soltanto qualora il mancato accesso alla documentazione aziendale renda impossibile per il dipendente esercitare la propria attività difensiva.
Secondo la Cassazione è quindi legittimo il rifiuto del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore di visionare i documenti aziendali ogniqualvolta la contestazione disciplinare abbia già descritto in modo dettagliato le condotte ascritte e, per altro verso, il lavoratore non abbia evidenziato specifiche ragioni in forza delle quali la mancata consultazione dei documenti aziendali potrebbe compromettere l’esercizio del diritto di difesa.