SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA: FAMIGLIE NON SANZIONABILI

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 5617 del 21 giungo 2017

27-06-2017

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5617 del 21 giugno 2017, ha precisato che la famiglia non è perseguibile quale utilizzatrice di personale di assistenza alla persona nell'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera.
I chiarimenti sono giusti in risposta ad una specifica richiesta a seguito di verifiche afferenti cooperative e società che fornivano ai propri utenti servizi di assistenza domiciliare alla persona.
La questione era peraltro già stata affrontata dal Ministero del Lavoro nel parere n. 22057/2013, nel quale si era sostenuto la non configurabilità del reato di cui all'art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, quando l'utilizzatore finale è una famiglia.
Il Ministero aveva giustificato il suo orientamento sul presupposto che la disciplina della somministrazione di manodopera riguarda esclusivamente il mondo imprenditoriale a cui non appartiene, chiaramente, la famiglia.
Aderendo a tale orientamento, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che, nell'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera nell'ambito familiare, la sanzione amministrativa (€ 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro) vada applicata unicamente nei confronti del somministratore (società e/o cooperativa), ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 276/2003, mentre l'utilizzatore - famiglia privata - fruitrice del servizio di assistenza, non possa essere neppure chiamata a rispondere in base agli art. 35 e 38 del D.Lgs. n. 81/2015 (responsabilità solidale).