LICENZIAMENTO DIRIGENTE E GARANZIE DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE 300/1970

Corte di Cassazione, sentenza n. 15204 del 20 giugno 2017

04-07-2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15204 del 20 giungo 2017, ribadisce il proprio precedente orientamento in tema di licenziamento del dirigente per comportamenti colpevoli o, comunque, per una condotta suscettibile di incidere negativamente sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
In tal caso, afferma la Corte, è sempre necessario applicare preventivamente le garanzie individuate dal procedimento disciplinare previsto dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori.
In primo luogo, osservano gli Ermellini, le garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7 della legge 300/1970 sono espressione di un principio generale di tutela nei casi di licenziamento disciplinare, che trova necessaria applicazione con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato, senza che si possa operare una distinzione tra le varie tipologie di lavoratori subordinati.
I dirigenti di azienda, prosegue infatti la Corte, sono espressamente ricompresi nelle categorie dei lavoratori subordinati previste dall’articolo 2095 del codice civile e, come tali, sono conseguentemente destinatari delle disposizioni del libro V del codice civile e delle leggi speciali che si applicano, senza distinzioni, a tutti i lavoratori subordinati.
Ad avviso della Corte, pertanto, non essendovi espresse deroghe a detta normativa, non vi è ragione di escludere i dirigenti apicali dall’applicazione delle garanzie procedimentali previste dallo statuto dei lavoratori.
Le considerazioni, maturate in giurisprudenza e dottrina, circa la funzione di alter ego dell’imprenditore, propria del dirigente apicale, così come quelle sullo spiccato livello fiduciario che connota il rapporto dirigenziale, prosegue la Cassazione, possono allargare l’area dei comportamenti infedeli o delle condotte non diligenti, ma non sono idonee a incidere sull’esigenza di garantire anche ai dirigenti, inclusi quelli apicali, il diritto di difesa in presenza di contestazioni disciplinari.
In difetto di attivazione delle garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7, commi 2 e 3, dello statuto, il licenziamento sarà pertanto soggetto alle conseguenze risarcitorie previste dalla normativa di legge.