DONAZIONI DELL'IMPRESA O AZIENDA: VALIDE ANCHE SE TRADISCONO LO SCOPO SOCIALE

Corte di Cassazione, sentenza n. 18449 del 21 settembre 2015

23-09-2015

La Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 18449 del 21 settembre 2015 respinge il ricorso presentato da un Fallimento che aveva impugnato la cessione a titolo gratuito di un immobile di valore a un terzo da parte di una società, poi fallita.
La Corte afferma che le società non hanno una capacità di agire limitata al compimento di quegli atti strumentali rispetto all’oggetto sociale, ma una capacità generale, di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico anche non rientrante nell’oggetto sociale, il quale non è altro che un limite ai poteri degli organi societari.
Di conseguenza, le società possono stipulare contratti e fare donazioni oltre i limiti dell’oggetto sociale e perfino se lo tradiscono, salvo la tutela dei terzi e dei creditori alle condizioni stabilite, e salvo anche la responsabilità varia degli amministratori.
La Corte, in riferimento agli artt. 2384 e 2384bis c.c. che disciplinano il potere di rappresentanza degli amministratori di una società, ha richiamato una risalente sentenza, n. 2224 del 1968, e le successive, nn. 12325 del 1998 e 2001 del 1996, a suffragio di quanto sostenuto e in contrasto con la tradizionale tesi della dottrina che escludeva, in anni lontani, l’ammissibilità della donazione da parte di una società per incompatibilità con l’esercizio dell’attività economico-lucrativa cui è tenuta ai sensi dell’art. 2247 c.c., limitandone di fatto la capacità di agire.