RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE: PER LE MEDESIME MANSIONI NON E' DEQUALIFICAZIONE

Corte di Cassazione, sentenza n. 19037 del 25 settembre 2015

28-09-2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19037 del 25 settembre 2015, ha affermato che in caso di nuovo assetto organizzativo disposto dall’imprenditore, comprensivo di una diversa classificazione del personale convenuta con le organizzazioni sindacali con la previsione di nuove categorie o aree professionali, destinate ad accorpare mansioni comuni a più profili professionali, una questione di violazione dell’art. 2103 c.c., inerente all’obbligo di affinità tra la mansione svolta dal lavoratore e quella per la quale è stato assunto, può porsi solo se, in seguito al “riclassamento”, il lavoratore viene adibito a nuove mansioni compatibili con le declaratorie della nuova classificazione, ma incompatibili con la sua storia professionale.
Nel caso di specie, il lavoratore lamentava, a seguito di un nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dall’azienda di trasporti presso la quale svolgeva la mansione di responsabile di una unità organizzativa, che gli sarebbe stata riconosciuta una qualifica inferiore a quella che, a suo avviso, gli sarebbe dovuta spettare.
Tuttavia, la riorganizzazione era stata condivisa da parte datrice con le organizzazioni sindacali di categoria che, in comune accordo, avevano stilato una serie di tabelle di derivazione per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Tabelle effettivamente rispettate.
La Corte, rifacendosi ad una pregressa sentenza, la n. 20983/2004, ha ribadito che il divieto di dequalificazione del lavoratore stabilito dall’art. 2103 c.c., pur operando anche per la contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni.
Di conseguenza, si è riconosciuto (cfr. ex multis Cass. sent. nn. 23877/2009 e 4989/2014) alle sigle sindacali un potere suscettibile di incidere in modo rilevante sulla gestione dei rapporti lavorativi all’interno delle imprese in momenti qualificanti della vita delle stesse e alle relative clausole del contratto collettivo di legittimare una fungibilità funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperirle a contingenti esigenze aziendali (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 25033/2006).
In conclusione, il ricorso presentato dal lavoratore, che contestava l’inquadramento così come disposto perché non teneva conto dello speciale profilo personale professionale pregresso, è stato respinto.