EQUITALIA: PAGARE LA CARTELLA NON ESTINGUE IL DIRITTO DI DIFESA

Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sentenza n. 156/05/15

04-11-2015

Il pagamento di una cartella, intimato con avviso ad hoc da Equitalia perché divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini opportuni, non costituisce riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e, di conseguenza, non estingue il diritto di difesa del contribuente a contestare la pretesa né interrompe il termine prescrizionale.
È quanto si legge la Ctp di Varese, con sentenza n. 156/05/15.
Infatti, la Corte di cassazione con sentenza n. 23822 del 24.11.2010 ha affermato che l’atto di riconoscimento di debito di cui all’art. 1988 c.c. affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 2944 c.c., non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi sul diritto stesso, ma anche e soprattutto manifestare, in modo chiaro ed univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui.
Nel caso di specie, il ricorrente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento di Equitalia, in qualità di Concessionario per l’Ente creditore, per crediti giudiziari (tassa registro atti) chiedendone l’annullamento.
Il credito si riferiva all’anno 2000; nel 2009 il medesimo Ente creditore notificava un’altra cartella, sempre riferita alla medesima fattispecie, ma per altre somme (tassa di bollo, diritti cancelleria, spese notifica), regolarmente onorata.
Tale secondo invito, non conteneva alcun avviso integrativo e riferito alla prima cartella.
Di conseguenza, anche alla luce dell’art. 2934 c.c. secondo cui l’estinzione di ogni diritto per prescrizione si ha quando il titolare non lo esercita per il termine disposto dalla legge, l’Ente dal 2000 non ha più emendato la domanda sino al 2014, trascorrendo così il termine decennale prescrittivo previsto.
Anche lo Stato soggiace alla prescrizione ordinaria.
In conclusione, si rende opportuna una precisazione riguardo l’eccezione di legittimazione passiva sollevata da Equitalia, ossia la prospettata estraneità del Concessionario al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
Orbene, la Corte di cassazione, SS. UU., con sentenza n. 16412 del 2007, si espressa in materia tributaria affermando che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e l’azione del contribuente, volta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamata in lite nei riguardi dell’ente medesimo.