IL GIUDICE DEL LAVORO: COMPETENTE ANCHE SUL RISARCIMENTO SE L'IMPRESA FALLISCE

Corte di Cassazione, sentenza n. 16443 del21 giugno 2018

28-06-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16443/2018, statuisce che il giudice del lavoro è giurisdizionalmente competente sull’indennità risarcitoria del lavoratore licenziato da un’impresa in fallimento.

Il caso in esame traeva origine da un ricorso presentato da un lavoratore licenziato per giusta causa.

La Corte d’Appello dichiarava il ricorso improcedibile, ritenendo competente sulla questione il giudice della procedura di amministrazione straordinaria a cui era soggetta l’azienda.

La Corte di Cassazione, riformando la pronuncia di secondo grado, sentenzia la competenza del giudice del lavoro per tutte le cause riguardanti lo status di lavoratore, tra cui sono ricomprese quelle connotate da domande di reintegrazione per illegittimità del licenziamento, posto che la domanda si basa sia sulla posizione del lavoratore in azienda, anche in vista di una possibile ripresa dell’attività lavorativa, sia sull’esistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali. Diversamente, il giudice fallimentare è competente per l’accertamento dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro.

La Suprema Corte conclude accertando la competenza del giudice del lavoro anche per la domanda risarcitoria, poiché con il regime sanzionatorio introdotto dalla riforma Fornero la tutela indennitaria non è più predeterminabile, bensì è quantificabile su una valutazione di vari elementi interni del rapporto o della gravità della violazione procedurale o formale commessa dal datore di lavoro, dati valutabili per cognizione dal giudice che disciplina il rapporto di lavoro stesso.