IL LAVORATORE NON PUO' RIFIUTARE LA PROPRIA PRESTAZIONE PER CONTESTARE IL TRASFERIMENTO

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 11408 dell'11 maggio 2018

18-06-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11408/2018, statuisce che il lavoratore non può astenersi dall’esecuzione della prestazione in caso di trasferimento illegittimo.

Gli ermellini precisano che il trasferimento del lavoratore è possibile quando sussistono motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro. A tal punto, il giudice investito della questione deve effettuare un giudizio di proporzionalità tra l’inadempimento datoriale e la funzione economico-sociale del contratto.

Pertanto, il lavoratore che decide di astenersi dall’adempiere la propria obbligazione prima di una pronuncia di illegittimità del trasferimento compie una scelta ingiustificata, soprattutto se il motivo dell’illegittimità del trasferimento non è grave o è di scarsa importanza.

La Suprema Corte conclude affermando che nel caso in cui il giudizio di proporzionalità compiuto dal giudice sia favorevole al datore di lavoro, l’astensione compiuta dal lavoratore rappresenta una legittima motivazione di licenziamento.