MANAGER: LAVORATORE AUTONOMO SE NON SOGGIACE AL CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 12335 del 18 maggio 2018

18-06-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12335/2018, statuisce che il manager che non è sottoposto al potere di controllo, comando o disciplina del datore di lavoro è un lavoratore autonomo.

La vicenda traeva origine da un ricorso presentato da un lavoratore che voleva ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, dopo anni di collaborazione con una multinazionale con contratti a progetto e di consulenza, perché aveva in realtà svolto i compiti tipici del direttore generale con gli stessi limiti degli altri dirigenti d’azienda.

La Corte d’Appello riformava la pronuncia di primo grado, sentenziando che l’assenza di poteri di controllo, comando e disciplina sull’operato del lavoratore impediva di qualificare lo stesso come un lavoratore subordinato.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, precisa che nel caso di specie è assente la natura subordinata del rapporto lavorativo e sono ininfluenti le modalità di conferimento dell’incarico e i contratti utilizzati.

Gli ermellini specificano, infatti, che l’elemento distintivo del rapporto subordinato è la subordinazione, ovvero il vincolo di soggezione personale del lavoratore al datore di lavoro nello svolgimento della prestazione lavorativa e nel risultato. La collaborazione, l’osservanza di un orario di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e gli altri elementi del rapporto di lavoro sono sussidiari e hanno una mera funzione indiziaria.